Il 22 Dicembre 2017 il Senato della Repubblica ha convertito in legge il DdL Lorenzin “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, che prevede all’Art. 7. (Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo), punto 4. “All’articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è premesso il seguente: «Art. 01. – (Categoria professionale degli psicologi) – 1. La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561».
Pertanto, è comunque possibile recarsi fisicamente in studio dallo psicologo/psicoterapeuta! Il professionista può rilasciare una certificazione come testimonianza, nel caso di eventuali controlli.
E’ comunque consigliabile optare per la terapia online, qualora fosse possibile!
Da parte del professionista, sono ovviamente garantite le adeguate norme igienico-sanitarie!